Si riporta l’ordinanza sindacale del Comune di Enna relativa agli orari degli esercizi pubblici per lo svolgimento delle attività di intrattenimento e svago nel periodo invernale.
Ai titolari di pubblici esercizi, circoli privati e associazioni che intendono svolgere attività di intrattenimento musicale e danzante, che è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:
– A decorrere dal 24 dicembre 2024 e sino a nuova disposizione, fatto salvo il principio di liberalizzazione degli orari sancito dall’art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. n. 214/2011, le manifestazioni e gli spettacoli di intrattenimento e svago nei pubblici esercizi, nei locali di intrattenimento, svago e in ogni area pubblica e aperta al pubblico, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge, è consentita nel rispetto dei seguenti orari, e precisamente:
- Dal 1° Ottobre al 15 Giugno: – Lunedì – martedì – mercoledì – giovedì e domenica: sino alle ore 01:00;
- Venerdì e Sabato: sino alle ore 02:30;
- 31 dicembre: sino alle ore 3,00.
Oltre gli orari sopra indicati e durante tutti i giorni della settimana all’interno degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e associazioni, la diffusione di musica d’ambiente e di sottofondo, di semplice compagnia connessa allo svolgimento dell’attività principale ed effettuata con radio e tv dovrà svolgersi senza alcuna diffusione all’esterno, fino all’orario di chiusura dell’esercizio, con volume contenuto e dovrà essere udibile solo ed unicamente all’interno dei locali nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
Nel caso di attività che si svolgono anche all’aperto, è fatto obbligo di non superare i limiti di pressione sonora di cui all’art. 2 del D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999, sia all’interno, che all’esterno del locale, per il tempo di funzionamento dell’impianto elettroacustico nel periodo di esercizio. Il superamento di tali limiti costituisce una contravvenzione alle disposizioni del suddetto D.P.C.M. E’ revocata, pertanto, con decorrenza immediata, la propria precedente Ordinanza Sindacale n. 116 del 27.07.1993.
Inoltre, è fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi o gestori di circoli privati e associazioni di provvedere, oltre che nelle aree pubbliche eventualmente concesse, anche alla pulizia nelle parti delle vie pubbliche circostanti le suddette aree concesse ed i loro locali ogni qualvolta effettuino attività di intrattenimento all’esterno.
E’ fatto divieto ai titolari di pubblico esercizio, circoli privati e associazioni, dalle ore 22:00 e fino alle ore 06:00, di vendita con asporto di bevande (sia alcoliche che analcoliche) in bottiglie o bicchieri in vetro e in lattina.
Il Sindaco ha facoltà di concedere, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h), per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, l’autorizzazione anche in deroga ai valori limite di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 447/1995. Per quest’ultima eventualità, i titolari dei locali richiedenti la deroga, dovranno inviare apposita richiesta con congruo anticipo (almeno 7 giorni) rispetto alla data dell’evento, per le opportune valutazioni.
Si rammenta che l’organizzazione di eventi di pubblico spettacolo impone l’obbligo di acquisire la licenza di P.S. ex art. 68 o ex art. 69 TULPS in base al tipo di evento. La realizzazione all’interno degli esercizi pubblici di piccoli trattenimenti quali piano bar o musica da intrattenimento di sottofondo, non costituisce attività di pubblico spettacolo e, come tale, non è soggetta a specifica licenza di polizia, purché gli intrattenimenti rientrino nella normale attività dell’esercizio e siano complementari all’attività principale, volti solo ai clienti.
Costituisce attività di pubblico spettacolo con conseguente obbligo di licenza di P.S., l’attività di intrattenimento svolta all’interno e/o all’esterno del pubblico esercizio allorché:
– Sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso e/o maggiorazione del costo delle consumazioni;
– Sia prevista la partecipazione di un complesso musicale (es. band con musica dal vivo);
– Venga pubblicizzato l’evento in qualsiasi forma;
– Venga allestita una strumentazione tecnica complessa a servizio dell’intrattenimento;
– Sia prevista attività danzante;
– Venga modificata la superficie di somministrazione;
– Vengano predisposti allestimenti per il pubblico;
– La musica sia udibile dall’esterno;
– Vi sia una ricorrenza periodica nell’organizzazione degli eventi.
SANZIONI
Salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza si applicheranno le seguenti sanzioni:
Chiunque non osservi gli orari e le prescrizioni della presenta ordinanza è punito con la sanzione di una somma da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 200,00. In caso di ulteriore violazione nello stesso anno solare, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di € 500,00. In caso di reiterate violazioni della presente ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs.267/2000, sarà disposta la comunicazione di inosservanza al Questore ai sensi dell’art. 12 del D.L.20.02.2017 n. 14 convertito in Legge il 18.4.2017 n.48, al fine dell’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di gg 15 ai sensi del’art. 100 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
A tutte le Forze dell’Ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.